domenica 2 ottobre 2016

SPIARE I PROFILI DI FACEBOOK



Facebook è il social network più utilizzato al mondo che permette a tutte le persone di rimanere in contatto da qualsiasi nazione del mondo.

Spesso gli italiani s’iscrivono su Facebook per “spiare” i loro parenti e amici, visualizzando tutte le amicizie in comune, gli aggiornamenti di stato e molto altro. Utilizzare Facebook per riallacciare dei rapporti sociali è molto utile, visto che al giorno d’oggi siamo sempre tutti di fretta e le possibilità di organizzare un incontro diventano sempre più remote.

Quando si utilizza da tanto tempo Facebook la voglia di leggere le novità dai contatti, visualizzare foto e album è diventato all’ordine del giorno.

Esistono delle applicazioni innovative che permettono di visualizzare le fotografie pubblicate dagli iscritti su Facebook.

Moltissime persone cercano strumenti per vedere profili privati su Facebook per avere maggiori opportunità con una ragazza su cui si vuol far colpo, oppure su una persona che ha voluto tagliare i ponti.

La funzione più semplice da effettuare è quella di richiedere l’amicizia alla persona, senza utilizzare strumenti che potrebbero mettervi nei guai: utilizzare applicazioni che permettono di visualizzare foto e info su contatti privati è un reato.

La privacy è un argomento molto sentito nella nostra società e spiare le persone in questo modo, potrebbe diventare anche pericoloso. Se la persona interessata, si accorgesse del “pedinamento virtuale”, potrebbe accusarvi di violazione della privacy, quindi prestate molta attenzione agli strumenti che utilizzate per spiare profili Facebook con cui non avete contatti.

Alcuni hacker utilizzano questi strumenti per vedere i profili privati su Facebook senza che nessuno se ne accorga. Con l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica temporanei, gli hacker professionisti entrano negli account fasulli per inviare richieste d’amicizia a tutti gli amici salvati sul “profilo fantasma”.

Oggi i social network e le moderne tecnologie hanno senza dubbio (e purtroppo) aumentato le possibilità di tradimento, creando un mondo virtuale altro rispetto a quello reale ma ad esso complementare. Le opportunità di incontrare nuove persone si sono moltiplicate e con esse pure le tentazioni per i fedifraghi.
Allo stesso tempo, però, sono aumentate anche le possibilità per chi sospetta un tradimento del partner di verificare la fondatezza dei propri dubbi senza dover necessariamente controllare che sui colletti delle camicie non ci siano stampi di rossetto o che sugli indumenti o nelle tasche non ci siano altri indizi di tradimento.



La giurisprudenza ci ha raccontato casi di persone condannate per illecita interferenza nella vita altrui ai sensi dell'articolo 615-bis c.p. per aver introdotto delle telecamere in un'abitazione per riprendere i supposti (e poi effettivi) incontri del partner con l'amante, ad aver avuto guai con la giustizia sono state anche persone tecnologicamente meno evolute.
Basti pensare che consultare una chat altrui violando la relativa password di sicurezza può configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Lo stesso reato può essere posto in essere anche da chi consulti la chat quando è già aperta, approfittando della momentanea assenza dalla postazione pc del titolare dell'account.
Accedere all'e-mail, invece, è comportamento passibile di condanna ai sensi dell'articolo 616 del codice penale, che sanziona chi viola, sottrae o sopprime la corrispondenza.
E che dire di chi crea un falso account per fingere di essere un'altra persona e svolgere la propria attività investigativa? Il questo caso c'è la sostituzione di persona sanzionata dall'articolo 494 del codice penale.
I temerari che per ira o rancore decidano di sfidare l'ordinamento e rischiare una condanna sappiano poi che l'unico obiettivo che potrebbero raggiungere con i predetti mezzi sarebbe quello di scoprire (o credere di aver scoperto) la verità.
Le risultanze dello "spionaggio", infatti, in quanto acquisite illecitamente e violando la riservatezza del partner, non possono essere utilizzate come prove nell'eventuale giudizio di separazione per richiederne l'addebito, nonostante non manchino opinioni di segno contrario (che spariscono quando si parla di utilizzabilità di simili prove nel processo penale, dato che l'articolo 191 del codice di procedura penale esclude espressamente, salve poche eccezioni, l'utilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge).




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